Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto
In caso di mancato versamento di una o più rate, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o pec, un atto di accertamento con sanzione pari al 30 % dell’importo non versato o tardivamente versato.In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione del 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi legali calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
In caso di omesso, parziale o tardivo versamento il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso, in forza del quale la sanzione viene ridotta in base al ritardo con cui viene effettuato il pagamento:
Gli interessi vanno calcolati a giorni in base al tasso legale (articolo 1284 del codice civile) applicabile:- dal 01 gennaio 2015 il tasso di interesse legale è fissato allo 0,5 %;- dal 01 gennaio 2016 il tasso di interesse legale è fissato allo 0,2 %;- dal 01 gennaio 2017 il tasso di interesse legale è fissato allo 0,1%;- dal 01 gennaio 2018 il tasso di interesse legale è fissato allo 0,3%;- dal 01 gennaio 2019 il tasso di interesse legale è fissato allo 0,8%;- dal 01 gennaio 2020 il tasso di interesse legale è fissato allo 0,05%- dal 01 gennaio 2021 il tasso di interesse legale è fissato allo 0,01%- dal 01 gennaio 2022 il tasso di interesse legale è fissato allo 1,25%Modalità per il versamento:Il contribuente che intende sanare la violazione deve effettuare il pagamento (sanzione ridotta + interessi + imposta) tramite modello modello F24 (ordinario o semplificato).Non è consentito il pagamento rateizzato.L'Ufficio Tributi è a disposizione per ulteriori informazioni in merito nonché per la verifica e la formulazione dei conteggi relativi all'importo di sanzione ed interessi dovuti in sede di "ravvedimento operoso".